In base a una serie di proposte di modifica della normativa UE (COM (2017) 567, 568, 569), il possesso della certificazione AEO potrebbe comportare oltre ai noti vantaggi in materia doganale, anche interessanti benefici in tema di Iva intra-UE.
Al riguardo, l'attuale regime dell'Iva intra-UE (di carattere transitorio sebbene risalga all'anno 1993) relativo alla cessione di beni prevede i seguenti due passaggi: 1- una cessione non imponibile nell'ambito dello Stato membro di partenza del bene. e 2- un acquisto intracomunitario assoggettato a Iva nello Stato membro di destinazione del bene. L'Iva viene così assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile (detto anche "reverse charge"). Con il nuovo regime attualmente in discussione (che se approvato entrerà in vigore il 1 gennaio 2019) è previsto che l'Iva venga applicata direttamente dal fornitore in base all'aliquota vigente nel Paese di destinazione, con inevitabili complicazioni per le aziende che dovrebbero quindi gestire e aggiornare un sistema contabile con tante aliquote quanti sono i Paesi dell'Unione. Tuttavia, è previsto che i soggetti in possesso dello status di "Soggetto Passivo Certificato" (detto anche Certified Taxable Person) possano continuare ad avvalersi del meccanismo attualmente vigente (quindi non imponibilità Iva da una parte e assolvimento dell'Iva mediante reverse charge dall'altra). Al riguardo, va segnalato che un operatore certificato Aeo verrebbe di diritto considerato quale Soggetto Passivo Certificato, continuando quindi a operare con l'attuale regime Iva, senza le complicazioni amministrative e i costi di adeguamento derivanti dal nuovo regime. Un'altra importante semplificazione derivante dal possesso della qualifica di Soggetto Passivo Certificato (riconosciuta automaticamente ai soggetti AEO), riguarda una maggiore certezza in tema di mezzi di prova richiesti al venditore comunitario in relazione all'avvenuta cessione intra-UE. Comments are closed.
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Jus&TradeAvv. Enea Fochesato Archivi
June 2020
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