Con la Determinazione Direttoriale n. 166081 del 5 giugno 2020, l'Agenzia delle Dogane richiede agli operatori di compilare e inviare, obbligatoriamente entro il 31 luglio di ogni anno e a decorrere dal 2020, il modulo di “automonitoraggio”. Ciò al fine di comunicare eventuali variazioni potenzialmente in grado di avere un impatto sul mantenimento o contenuto dell'autorizzazione Aeo. Il modulo andrà inviato all'ufficio territorialmente competente, anche in assenza di variazioni e comunque ogni volta in cui emergano nuove circostanze in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto dell'autorizzazione Aeo. Si allega infine il modulo che è comunque disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane, sezione Aeo. Per qualsiasi chiarimento, cliccare QUI Dal 1° ottobre 2019 le domande per ottenere l'autorizzazione Aeo dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale messo a disposizione dalla Commissione europea e raggiungibile cliccando QUI. Per accedere al portale, l'operatore deve essere dotato di un codice EORI valido ed essere provvisto delle credenziali e autorizzazioni ai servizi EU, ottenibili attraverso il Modello Autorizzativo Unico. Maggiori informazioni sulla procedura sono disponibili QUI e QUI. Inoltre, anche tutti gli operatori già in possesso dell'autorizzazione Aeo dovranno registrarsi al portale Ue per eventuali successive comunicazioni o modifiche inerenti la loro autorizzazione Aeo. Per qualsiasi chiarimento, cliccare QUI In base a una serie di proposte di modifica della normativa UE (COM (2017) 567, 568, 569), il possesso della certificazione AEO potrebbe comportare oltre ai noti vantaggi in materia doganale, anche interessanti benefici in tema di Iva intra-UE.
Al riguardo, l'attuale regime dell'Iva intra-UE (di carattere transitorio sebbene risalga all'anno 1993) relativo alla cessione di beni prevede i seguenti due passaggi: 1- una cessione non imponibile nell'ambito dello Stato membro di partenza del bene. e 2- un acquisto intracomunitario assoggettato a Iva nello Stato membro di destinazione del bene. L'Iva viene così assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile (detto anche "reverse charge"). Con il nuovo regime attualmente in discussione (che se approvato entrerà in vigore il 1 gennaio 2019) è previsto che l'Iva venga applicata direttamente dal fornitore in base all'aliquota vigente nel Paese di destinazione, con inevitabili complicazioni per le aziende che dovrebbero quindi gestire e aggiornare un sistema contabile con tante aliquote quanti sono i Paesi dell'Unione. Tuttavia, è previsto che i soggetti in possesso dello status di "Soggetto Passivo Certificato" (detto anche Certified Taxable Person) possano continuare ad avvalersi del meccanismo attualmente vigente (quindi non imponibilità Iva da una parte e assolvimento dell'Iva mediante reverse charge dall'altra). Al riguardo, va segnalato che un operatore certificato Aeo verrebbe di diritto considerato quale Soggetto Passivo Certificato, continuando quindi a operare con l'attuale regime Iva, senza le complicazioni amministrative e i costi di adeguamento derivanti dal nuovo regime. Un'altra importante semplificazione derivante dal possesso della qualifica di Soggetto Passivo Certificato (riconosciuta automaticamente ai soggetti AEO), riguarda una maggiore certezza in tema di mezzi di prova richiesti al venditore comunitario in relazione all'avvenuta cessione intra-UE. |
Jus&TradeAvv. Enea Fochesato Archivi
June 2020
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